Le dissertazioni puramente teoriche hanno indubbiamente il loro pregio, ma, se non vogliano restare pure esercitazioni accademiche bisogna che muovano da quegli elementi obiettivi che loro presta la vita reale del diritto così...
moreLe dissertazioni puramente teoriche hanno indubbiamente il loro pregio, ma, se non vogliano restare pure esercitazioni accademiche bisogna che muovano da quegli elementi obiettivi che loro presta la vita reale del diritto così meravigliosamente ricca e feconda di forme istituzionali tendenti ad adattare i principi astratti alla necessità dei rapporti sociali e al sempre mutevole stato della coscienza giuridica. (V. E. Orlando 1895-1898) 1. Una parte minoritaria della odierna dottrina nazionale, nonostante le evidenze contrarie che offre il panorama degli altri ordinamenti, continua a riproporre, quasi come un disco incantato, una serie di argomenti favorevoli all'avvento della giurisdizione unica, senza, a ben vedere, aggiungere nulla di nuovo, se non forse una nascosta ratio autoritaria e non più liberale, rispetto a quanto avevano già sostenuto i propugnatori dello stesso modello nel corso del secolo decimonono. Ma ciò che soprattutto difetta è la considerazione dei percorsi del nostro pensiero giuridico tra la seconda parte dell'ottocento e gli inizi del novecento, dove, proprio in Italia, si ebbe l'occasione eccezionale di vagliare l'alternarsi di monismo e dualismo non più sul piano del solo confronto concettuale, bensì e soprattutto alla luce della resa concreta in termini di effettività della tutela. Significativo è in tal senso l'itinerario di Vittorio Emanuele Orlando e di Lodovico Mortara, entrambi accademici, avvocati, politici, con incarichi parlamentari e di governo, e il secondo anche magistrato. Si tratta di due esempi assai rappresentativi per diverse ragioni: l'autorevolezza degli studiosi, da un lato, il più grande maestro del diritto pubblico, d'altro lato, uno dei maestri del diritto processuale civile, attento alle problematiche della giustizia nei confronti dell'amministrazione; la complementarietà del loro apporto dai rispettivi angoli di visuale, uno pubblicistico, l'altro civilistico; il loro pieno coinvolgimento nella vita pratica dell'ordinamento, Orlando principe del foro e Mortara avvocato e poi giudice, nonché presidente della Corte di Cassazione. Entrambi appartennero ad una generazione -Orlando nasce nel 1860, Mortara nel 1855-che informò devotamente la sua formazione al mito della giurisdizione unica, così come si era consolidato nella prevalente cultura giuridica italiana dopo la legge abolitiva contenzioso del 1865, sicché l'evoluzione del loro pensiero è, ai fini del nostro discorso, di particolare significato. 2. Nel suo primo importante lavoro del 1888 1 , sulla Teoria giuridica delle guarentigie delle libertà, Orlando mostra inequivocabilmente la sua piena adesione dottrinaria al modello della giurisdizione unica. In termini generali il Maestro non ha tema di affermare immediatamente che "una giurisdizione amministrativa in senso proprio, cioè una giurisdizione appartenente al potere esecutivo come tale, non può esistere", semmai "la qualificazione 'amministrativa' …, aggiunta a giurisdizione non ha né può avere altro * Il presente scritto è destinato agli Scritti in onore di Vincenzo Cerulli Irelli. La scelta del tema non è casuale, da un lato, rispondendo ai miei interessi scientifici, d'altro lato, e soprattutto, costituendo il modo per rendere più appropriato il senso di un omaggio a Vincenzo Cerulli Irelli, che, nella sua variegata e incessante produzione scientifica, ha anche fornito, già da giovane studioso, uno dei più importanti contributi alla complicata questione del riparto di giurisdizione e degli sviluppi del nostro ordinamento tra monismo e dualismo, mostrando con ciò l'importante qualità di un'immediata e viva attitudine alla ricostruzione sistematica: Il problema del riparto delle giurisdizioni. Premesse allo studio del sistema vigente, Pescara, 1979. Ricordo ancora come la lettura di questa monografia mi rese chiara, tra l'altro, la distinzione tra elementi discrezionali della fattispecie e fattispecie discrezionale, consentendomi di riflettere sulla impossibilità di articolare la tutela delle due giurisdizioni in relazione alla tipologia dei vizi. 1 V. E. Orlando, Teoria giuridica delle guarentigie delle libertà, Torino, 1888, specie p. 54 ss.