1. La «Costituzione economica»: una formula non convincente. La Costituzione italiana dedica ai «Rapporti economici» l'intero Titolo III della Parte I, e cioè gli artt. da 35 a 47. Questi — integrati da poche altre disposizioni (in...
more1. La «Costituzione economica»: una formula non convincente. La Costituzione italiana dedica ai «Rapporti economici» l'intero Titolo III della Parte I, e cioè gli artt. da 35 a 47. Questi — integrati da poche altre disposizioni (in particolare, dagli artt. 4, 53, 81 e 99 Cost.) — comporrebbero secondo un indirizzo piuttosto diffuso la cosiddetta Costituzione economica. Con questa espressione si possono intendere — e di fatto si intendono — almeno due cose. In una prima accezione, si usa «Costituzione economica» (non a caso in genere tra virgolette...) solo come formula riassuntiva per indicare sinteticamente ed allusivamente l'insieme delle norme costituzionali in materia economica. In una seconda, per la verità poco fortunata nella dottrina italiana (che in genere dà «letture» più o meno unitarie della Costituzione), si parla di Costituzione economica come di un complesso normativo in qualche misura autonomo rispetto all'insieme della Costituzione, della quale peraltro sarebbe il nocciolo essenziale, il dato realmente infungibile attorno al quale finiscono per ruotare i (viceversa) contingenti contenuti delle disposizioni relative ai rapporti politici, sociali, ecc. Né l'uno né l'altro di questi indirizzi — del resto spesso commisti negli scritti dei singoli studiosi — può essere condiviso. Le maggiori perplessità le suscita evidentemente il secondo, più netto e radicale dell'altro nelle sue affermazioni. Anzitutto, è stato già osservato (1) che isolare una sfera dell'«economico» rispetto agli altri contesti nei quali si esplicano le attività sociali dell'uomo è quantomeno problematico, e che conseguentemente lo è ancora di più postulare un'autonomia delle disposizioni «in materia economica» (2) all'interno di testi normativi come quelli costituzionali, che hanno l'ambizione di dettare le regole fondamentali di un sistema sociale nella sua intierezza. La tesi presuppone in secondo luogo — più o meno avvertitamente — una separazione, una contrapposizione fra società e politica, fra Stato e mercato, che non può essere accettata nelle Costituzioni degli odierni Stati sociali(3). È infine, per ciò che specificamente riguarda l'esperienza italiana, in contrasto con il diritto positivo. Una «Costituzione economica» che aspirasse ad essere realmente autonoma, infatti, dovrebbe ruotare attorno ad almeno un principio fondamentale effettivamente «economico». E mentre questo, ad esempio, non manca nella Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania (4) — che agli artt. 104a, 109 e 115 esige il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico generale, del gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht (5) — nulla di simile è riscontrabile da noi(6). Tutt'al contrario: sono proprio quelle che dovrebbero fungere da norme-cardine della «Costituzione economica» — gli artt. 41 e 42 Cost. — (7)che fanno riferimento a valori specificamente sociali (utilità sociale, fini sociali, funzione sociale) quali condizioni e limiti (interni o esterni, non importa qui precisare) delle situazioni economiche di vantaggio. Limiti che — come si vedrà in seguito — si ricollegano a quella disposizione evocativa di un progetto di generale trasformazione sociale che è l'art. 3, comma 2, Cost. Questi argomenti non possono evidentemente essere impiegati anche per la critica del primo atteggiamento riscontrabile in dottrina(8). Questo, tuttavia, deve ritenersi egualmente pericoloso, o almeno poco concludente. Pericoloso, perché si serve di un'espressione linguistica che — pur se usata con tutti i dovuti distinguo — è comunque fortemente evocativa e può essere fraintesa. Poco concludente, perché se è vero — come è vero — che la Costituzione è un tutto unitario(9), il riferimento alla Costituzione economica non ha alcun pregio euristico. Parlare della disciplina costituzionale dell'« economia», dunque, si può solo se non si perde di vista l'impianto unitario della nostra Costituzione; se non si postula un'autonomia di questo settore nei confronti degli altri oggetti delle norme costituzionali(10); se non si dimentica che le interconnessioni fra la disciplina del sottosistema economico e quella del sistema sociale nel suo complesso sono così profonde(11), che la prima può essere isolata solo per comodità di analisi e — comunque — non altro che in prima approssimazione. 2. La Costituzione italiana e la materia economica.