Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario che prevede che, in caso di morte di quest'ultimo, l'indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell'indennizzo estingua il credito residuo...
moreIl contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario che prevede che, in caso di morte di quest'ultimo, l'indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell'indennizzo estingua il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell'assicurazione di surrogarsi a quest'ultima, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello dei suoi eredi a non restare esposti all'azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell'assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo nelle mani della banca (2). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -1. Nel 2013 F.T. convenne dinanzi al Tribunale di Padova le società omissis s.p.a. e omissis s.p.a., esponendo che: -) il proprio fratello E.T. il 6 agosto 2013 aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la società omissis s.p.a.; -) contestualmente alla stipula del mutuo l'istituto di credito "aveva imposto al mutuatario" (così il controricorso, p. 2), la stipula di due contratti di assicurazione; -) uno di questi contratti costituiva un'assicurazione sulla vita e prevedeva che, in caso di morte del mutuatario, l'assicuratore avrebbe versato alla banca un indennizzo d'importo pari al debito residuo, e la banca avrebbe impiegato tale indennizzo per estinguere il mutuo; se poi, per qualsivoglia ragione, l'indennizzo avesse ecceduto il debito residuo, era previsto che la banca versasse agli eredi del mutuatario il surplus; -) il proprio fratello era deceduto il 28 maggio 2012, ma la società assicuratrice aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo, eccependo stragiudizialmente che E.T. al momento della stipula del contratto aveva reso dichiarazioni non veritiere sulle proprie condizioni di salute: aveva, in particolare, taciuto di soffrire di ipertensione sin dal 2003 e di seguire un trattamento farmacologico; -) le clausole contenute nel contratto di assicurazione, concernenti le dichiarazioni del mutuatario sul proprio stato di salute, dovevano ritenersi nulle. Premessi questi fatti, l'attrice dedusse in punto di diritto che il proprio fratello E.T. doveva qualificarsi "contraente" del contratto di assicurazione; che tale -) la banca mutuante era espressamente qualificata dal contratto di assicurazione come "contraente della polizza che stipula il contratto per conto degli assicurati"; -) il soggetto assicurato era definito nella polizza come "il soggetto fisico al quale il contraente ha erogato il mutuo"; -) il contratto prevedeva che il beneficiario dell'indennizzo fosse il contraente (e dunque la banca), alla quale era addossato l'obbligo di "utilizzare l'indennizzo ricevuto dalla società per ridurre il debito residuo del mutuo e, qualora l'importo sia superiore, restituire l'eccedenza agli aventi diritto"; -) il mutuatario, aderendo a tale contratto, aveva conferito mandato irrevocabile alla banca, ai sensi dell'art. 1723 c.c., comma 2, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla società assicuratrice. Sulla base di questi elementi di fatto la Corte d'appello ha ricostruito la fattispecie sottoposta al suo esame ravvisandovi non uno, ma due distinti contratti di assicurazione. Il primo contratto di assicurazione, ad avviso della Corte veneta, fu stipulato dalla banca nel proprio interesse, ed ebbe la forma di una "polizza collettiva" per "assicurare tutti i soggetti a cui ha erogato un mutuo". Questo contratto è stato qualificato dalla Corte d'appello come "assicurazione per conto altrui" ex art. 1891 c.c.. Il secondo contratto di assicurazione, ad avviso della Corte veneta, è invece scaturito dall'adesione del singolo mutuatario alla "polizza collettiva" stipulata tra la banca e l'assicuratore. Per effetto di questa adesione, secondo la sentenza qui impugnata si costituì un nuovo rapporto giuridico, in cui E.T. divenne "l'assicurato e il titolare del diritto all'erogazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1891 c.c.". Solo questa costruzione, ha precisato la Corte d'appello, rendeva sensata e giustificata la previsione contrattuale del conferimento, da parte del mutuatario a favore della banca, di un mandato irrevocabile ad incassare l'indennizzo: infatti la banca, in quanto contraente del contratto, non aveva titolo per pretendere il suddetto pagamento. 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla omissis con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso omissis e F.T., con distinti controricorsi illustrati anch'essi da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE. -1. Necessità di un lessico condiviso. Prima di esaminare nel merito il ricorso questa Corte ritiene doveroso (in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il rigore linguistico è premessa indefettibile nella ricostruzione degli istituti: Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015) anticipare in quale senso saranno impiegate nella presente sentenza le espressioni "contraente", "assicurato" e "beneficiario". Tali espressioni infatti, non di rado usate nella prassi in modo polisemico, confondono lo studio dei fenomeni assicurativi e, con esso, il dialogo tra gli interpreti. Per "contraente" questa Corte intenderà dunque colui il quale manifesta il consenso alla stipula del contratto di assicurazione.