Papers by Massimo Mazzola

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2024
della lite e la tutela indennitaria dell'assicuratore di responsabilità civile SOMMARIO: 1. Funzi... more della lite e la tutela indennitaria dell'assicuratore di responsabilità civile SOMMARIO: 1. Funzione e natura giuridica del patto. -2. Gestione della lite, obbligo di salvataggio e regime delle spese di resistenza. -3. Il governo del conflitto di interessi e la c.d. clausola di massima esposizione. -4. La nomina del legale di fiducia. -5. Il difficile rapporto tra assunzione della lite e opponibilità delle eccezioni di copertura. -6. La "mala gestio propria" e la mora dell'assicuratore. 1. -La Cassazione ha emesso, nel corso degli ultimi anni, tre pronunce di rilievo, intorno ad alcuni profili critici che possono interessare il c.d. "patto di gestione della lite", di regola inserito nei contratti di assicurazione contro la responsabilità civile ( 1 ). Il tema, in effetti, sembra tutt'altro che esaurito ( 2 ). Benché sia stata raggiunta una certa uniformità di vedute sull'inquadramento sistematico del negozio -di cui si darà sùbito conto -, risultano controversi diversi aspetti che ineriscono, in via segnata, all'attuazione e alla patologia del vincolo da esso scaturente. Per affrontare consapevolmente la materia, è necessario muovere da qualche considerazione di carattere generale. L'esposizione dell'assicurato al pericolo di depauperamento del proprio patrimonio, in relazione a fatti rispetto ai quali consegue la sua responsabilità, contrattuale o aquiliana, determina il suo interesse all'assicurazione e, al verificarsi del rischio, al risarcimento (rectius: all'indennizzo) ( 3 ). Normalmente l'assicurato è interessato a vedere al più presto risolta la controversia mediante la tacitazione del terzo danneggiato, mentre l'assicuratore ambisce a limitare l'indennizzo entro la minor misura possi-

Banca, borsa e titoli di credito, 2023
Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario che prevede che, in caso di morte di ques... more Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario che prevede che, in caso di morte di quest'ultimo, l'indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell'indennizzo estingua il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell'assicurazione di surrogarsi a quest'ultima, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello dei suoi eredi a non restare esposti all'azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell'assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo nelle mani della banca (2). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -1. Nel 2013 F.T. convenne dinanzi al Tribunale di Padova le società omissis s.p.a. e omissis s.p.a., esponendo che: -) il proprio fratello E.T. il 6 agosto 2013 aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la società omissis s.p.a.; -) contestualmente alla stipula del mutuo l'istituto di credito "aveva imposto al mutuatario" (così il controricorso, p. 2), la stipula di due contratti di assicurazione; -) uno di questi contratti costituiva un'assicurazione sulla vita e prevedeva che, in caso di morte del mutuatario, l'assicuratore avrebbe versato alla banca un indennizzo d'importo pari al debito residuo, e la banca avrebbe impiegato tale indennizzo per estinguere il mutuo; se poi, per qualsivoglia ragione, l'indennizzo avesse ecceduto il debito residuo, era previsto che la banca versasse agli eredi del mutuatario il surplus; -) il proprio fratello era deceduto il 28 maggio 2012, ma la società assicuratrice aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo, eccependo stragiudizialmente che E.T. al momento della stipula del contratto aveva reso dichiarazioni non veritiere sulle proprie condizioni di salute: aveva, in particolare, taciuto di soffrire di ipertensione sin dal 2003 e di seguire un trattamento farmacologico; -) le clausole contenute nel contratto di assicurazione, concernenti le dichiarazioni del mutuatario sul proprio stato di salute, dovevano ritenersi nulle. Premessi questi fatti, l'attrice dedusse in punto di diritto che il proprio fratello E.T. doveva qualificarsi "contraente" del contratto di assicurazione; che tale -) la banca mutuante era espressamente qualificata dal contratto di assicurazione come "contraente della polizza che stipula il contratto per conto degli assicurati"; -) il soggetto assicurato era definito nella polizza come "il soggetto fisico al quale il contraente ha erogato il mutuo"; -) il contratto prevedeva che il beneficiario dell'indennizzo fosse il contraente (e dunque la banca), alla quale era addossato l'obbligo di "utilizzare l'indennizzo ricevuto dalla società per ridurre il debito residuo del mutuo e, qualora l'importo sia superiore, restituire l'eccedenza agli aventi diritto"; -) il mutuatario, aderendo a tale contratto, aveva conferito mandato irrevocabile alla banca, ai sensi dell'art. 1723 c.c., comma 2, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla società assicuratrice. Sulla base di questi elementi di fatto la Corte d'appello ha ricostruito la fattispecie sottoposta al suo esame ravvisandovi non uno, ma due distinti contratti di assicurazione. Il primo contratto di assicurazione, ad avviso della Corte veneta, fu stipulato dalla banca nel proprio interesse, ed ebbe la forma di una "polizza collettiva" per "assicurare tutti i soggetti a cui ha erogato un mutuo". Questo contratto è stato qualificato dalla Corte d'appello come "assicurazione per conto altrui" ex art. 1891 c.c.. Il secondo contratto di assicurazione, ad avviso della Corte veneta, è invece scaturito dall'adesione del singolo mutuatario alla "polizza collettiva" stipulata tra la banca e l'assicuratore. Per effetto di questa adesione, secondo la sentenza qui impugnata si costituì un nuovo rapporto giuridico, in cui E.T. divenne "l'assicurato e il titolare del diritto all'erogazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1891 c.c.". Solo questa costruzione, ha precisato la Corte d'appello, rendeva sensata e giustificata la previsione contrattuale del conferimento, da parte del mutuatario a favore della banca, di un mandato irrevocabile ad incassare l'indennizzo: infatti la banca, in quanto contraente del contratto, non aveva titolo per pretendere il suddetto pagamento. 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla omissis con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso omissis e F.T., con distinti controricorsi illustrati anch'essi da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE. -1. Necessità di un lessico condiviso. Prima di esaminare nel merito il ricorso questa Corte ritiene doveroso (in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il rigore linguistico è premessa indefettibile nella ricostruzione degli istituti: Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015) anticipare in quale senso saranno impiegate nella presente sentenza le espressioni "contraente", "assicurato" e "beneficiario". Tali espressioni infatti, non di rado usate nella prassi in modo polisemico, confondono lo studio dei fenomeni assicurativi e, con esso, il dialogo tra gli interpreti. Per "contraente" questa Corte intenderà dunque colui il quale manifesta il consenso alla stipula del contratto di assicurazione.

Assicurazioni , 2023
Lo scritto si propone di offrire una riflessione critica, a partire dalle regole processuali di r... more Lo scritto si propone di offrire una riflessione critica, a partire dalle regole processuali di riferimento, circa le principali questioni inerenti al riparto degli oneri probatori nell'ambito del contenzioso assicurativo, in considerazione del variegato quadro giurisprudenziale sul tema. The essay aims to offer a critical reflection, starting from the reference procedural rules, on the main issues about the distribution of the burden of proof in the context of the insurance litigation, given the varied jurisprudential framework on the subject. Sommario: 1. Premessa. Il punto di vista della giurisprudenza di legittimità. -2. Domanda, mere difese ed eccezioni: il riparto dell'onere della prova nell'azione di esatto adempimento dell'assicurato. -3. La prova del massimale e del suo esaurimento. -4. L'inadempimento all'obbligo di pagamento del premio. -5. L'eccezione relativa alle dichiarazioni inesatte e reticenti: la prova dei fatti noti e del relativo nesso causale con il rischio verificato. Il problema della distribuzione dei carichi probatori nel processo civile
Il Foro italiano, Gli Speciali, 2022
Interpretazione del contratto -Qualificazione -Contratto di assicurazione -Assicurazione per cont... more Interpretazione del contratto -Qualificazione -Contratto di assicurazione -Assicurazione per conto altrui -Titolarità del diritto. (Cod. civ., art. 1362 e ss.; 1891). Va cassata la sentenza d'appello che abbia statuito la nullità del contratto assicurativo con cui, asseritamente arricchendosi in modo ingiustificato per il fatto di trarre il premio assicurativo da un pregiudizio altrui, l'impresa garantisce sé stessa in caso di infortunio del lavoratore, posto che con tale pattuizione essa copre un danno proprio, derivante dalla perdita momentanea della prestazione lavorativa, e non un danno altrui. (1)
Rivista di diritto bancario, 2022
Assicurazioni, 2021
Nota a Corte di Appello di Napoli dd. 7 settembre 2021.
Assicurazioni, 2021
Il saggio esamina struttura e funzione della clausola cd. claims made and reported, valutando le ... more Il saggio esamina struttura e funzione della clausola cd. claims made and reported, valutando le principali criticità del relativo trapianto nell'ordinamento interno, avuto particolare riguardo alla compatibilità della previsione con la disciplina dell'obbligo di avviso e della decadenza.
Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2020
Procedura di approvazione dei contributi: i contributi sono proposti dalla direzione e dai membri... more Procedura di approvazione dei contributi: i contributi sono proposti dalla direzione e dai membri del comitato scientifico. Ai fini della pubblicazione sarà necessario ottenere il giudizio positivo di due referees esterni nominati dalla direzione e scelti tra i componenti del Comitato esterno di valutazione, nonché tra gli studiosi (italiani e stranieri) affiliati ad Università ed Enti o Istituti di ricerca ovvero tra alti esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio. Si procederà ad una terza valutazione nel caso di un giudizio positivo ed uno negativo. La procedura di revisione verrà attuata secondo il metodo a "doppio cieco".
Rivista di diritto civile, 2019
Il contributo ha come obiettivo quello di offrire una nuova lettura dell’inquadramento dell’istit... more Il contributo ha come obiettivo quello di offrire una nuova lettura dell’inquadramento dell’istituto dell’interesse, nelle varie accezioni in cui è tradizionalmente inteso all’interno della fattispecie assicurativa. In particolare, ne vengono tratte le relative conseguenze applicative in relazione al ruolo assunto dallo stesso per le ipotesi, ampiamente note alla prassi, relative all’assicurazione di rischio altrui e delle coperture accessorie, abbinate a mutui e finanziamenti, a fronte dell’eventuale estinzione anticipata del rapporto creditizio.

Responsabilità civile e previdenza, 2019
I l c o n t r i b u t o e s a m i n a i l c a m p o d i a p p l i c a z i o n e d e l l ' a s s i... more I l c o n t r i b u t o e s a m i n a i l c a m p o d i a p p l i c a z i o n e d e l l ' a s s i c u r a z i o n e « p e r c o n t o a l t r u i » , d i s c i p l i n a t a d a l l ' a r t . 1 8 9 1 c . c . : i n v e r o , a d i s p e t t o d e l l ' o p i n i o n e p r e v a l e n t e , s e c o n d o c u i l ' i s t i t u t o s a r e b b e d a c o l l o c a r s i e s c l u s i v a m e n t e e n t r o l ' a m b i t o d e l l e g a r a n z i e c o n t r o g l i e v e n t i d a n n o s i , q u e s t o p a r e f u n g e r e d a s c h e m a d i r i f e r i m e n t o d e l l e p o l i z z e a b b i n a t e a m u t u i o fi n a n z i a m e n t i ( PPI) , o r d i n a r i am e n t e s t i p u l a t e i n f o r m a c o l l e t t i v a e d i r e t t e a l l a c o p e r t u r a d i r i s c h i a t t i n e n t i l a v i t a u m a n a . i f e . Sommario 1. P r e m e s s a : r a g i o n i d e l l ' i n d a g i n e . -2. L ' a s s i c u r a z i o n e « p e r c o n t o a l t r u i » : c e n n i d i i n q u a d r a m e n t o s i s t e m a t i c o . -3. L ' a m b i t o o g g e t t i v o d i a p p l i c a z i o n e . -4. R i s c o n t r i d a l l a p r a s s i : i l c a s o d e l l e p o l i z z e c o l l e t t i v e a b b i n a t e a m u t u i o fi n a n z i a m e n t i ( PPI -Payment Protection Insurance) . N o n è n u o v a l ' e s i g e n z a d i c o n fi n a r e l ' a m b i t o o g g e t t i v o d i a p p l i c a z i o n e d e l l ' i s t i t u t o d e l l ' a ss i c u r a z i o n e « p e r c o n t o a l t r u i » ( a r t . 1 8 9 1 c . c . ) ( 1 ) . N o n o s t a n t e l ' i s t i t u t o s i a c o l l o c a t o e n t r o l e d i s p o s i z i o n i g e n e r a l i d e d i c a t e a l c o n t r a t t o d i a s s i c u r a z i o n e ( S e z . I , C a p o X X , c . c . ) , l ' i m p o s i z i o n e d e l l a n e c e s s a r i a c o i n c i d e n z a t r a l e fi g u r e d e l l ' a s s i c u r a t o , o v v e r o i l s o g g e t t o e s p o s t o a l r i s c h i o , e d e l b e n e fi c i a r i o , q u a l e d e s t i n a t a r i o d e l l ' e v e n t u a l e i n d e n n i t à ( ex a r t . 1 8 9 1 , c o m m a 2 , c . c . , « ( . . . ) i d i r i t t i d e r i v a n t i d a l c o n t r a t t o s p e t t a n o a l l ' a s s i c u r a t o » ) , i n d u r r e b b e a r i t e n e r e c h e t a l e s c h e m a s i a t t a g l i e s c l u s i v a m e n t e a l l ' a s s i c u r a z i o n e c o n t r o g l i e v e n t i d a n n o s i , g o v e r n a t a -c o m e n o t o -d a l p r i n c i p i o i n d e nn i t a r i o ( 2 ) . D ' a l t r o n d e , n e l l e g a r a n z i e s u l l a v i t a , i l d i r i t t o a l l a p r e s t a z i o n e a s s i c u r a t i v a p u ò ( * )

Responsabilità civile e previdenza, 2018
Assicurazione (contratto di) -Mancato pagamento del premio -Sospensione della garanzia -Tacita pr... more Assicurazione (contratto di) -Mancato pagamento del premio -Sospensione della garanzia -Tacita proroga e rinnovo contrattuale -Distinzione -Implicazioni di regime. (C.C. ART. 1901) In tema di contratto di assicurazione, la proroga tacita del contratto, a differenza del rinnovo, determina la prosecuzione del rapporto assicurativo alle medesime condizioni originariamente pattuite e non determina la necessaria emissione di un nuovo documento di polizza: ne discende che i pagamenti del premio, relativi al periodo di proroga, vengono eseguiti senza soluzione di continuità con le rate di premio precedenti e che, in caso d'inadempimento dell'assicurato, trova applicazione la disciplina di cui all 'art. 1901, comma 2, c.c. [In senso conforme Cass. civ., 28 dicembre 1956, n. 451] F A T T O -La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 8 luglio 2015, ha confermato la ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c., emessa in data 25 novembre 2014 dal Tribunale di Firenze e rigettato l'appello proposto da Società Fiorentina Leasing-SOFI s.p.a., rilevando: a) che il furto del veicolo concesso in leasing da SOFI s.p.a. a C.D., si era verificato tra i giorni **; b) che il contratto assicurativo dedotto in giudizio, se pure indicato con numeri di polizza distinti, concerneva una « medesima polizza, di anno in anno sostituita », l'ultima delle quali in vigore dal 30 settembre 2007 ed in scadenza al 30 settembre 2008; c ) trattandosi di polizza assicurativa, stipulata dalla utilizzatrice del veicolo con « appendice di vincolo » a favore della concedente, ed essendo stata pagata la prima rata il 16 ottobre 2007, al momento del furto il veicolo era sfornito di copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901, comma 1, c.c., come affermato anche dal precedente della Cass. civ., 31 ottobre 2014, n. 23149; c) che in ogni caso, essendo stata stipulata la polizza « con vincolo di destinazione del ricavato alla stessa Compagnia », la società di leasing non poteva considerarsi « terza danneggiata » ai fini della inopponibilità ad essa della scopertura assicurativa. -La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per Cassazione da SOFI s.p.a. con due motivi. -Ha resistito con controricorso Generali Italia s.p.a. -Preliminarmente va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 370, comma 2, c.p.c., e art. 365 c.p.c., il controricorso di Generali Italia s.p.a. in quanto redatto da difensore privo di « procura speciale » ad litem, a tale requisito non rispondendo la procura generale alle liti rilasciata per atto pubblico, a rogito del notaio G.
Europa e diritto privato, 2017
LA COPERTURA ASSICURATIVA CLAIMS MADE: ORIGINE, CIRCOLAZIONE DEL MODELLO E SVILUPPI NORMATIVI SOM... more LA COPERTURA ASSICURATIVA CLAIMS MADE: ORIGINE, CIRCOLAZIONE DEL MODELLO E SVILUPPI NORMATIVI SOMMARIO: 1. L'assicurazione r.c. tra esigenze di tutela dell'assicurato e sostenibilità tecnica nella gestione dei rischi lungolatenti. -2. Origine del modello claims made e ragioni della sua diffusione applicativa. -3. Introduzione e sviluppi del modello nella prassi assicurativa interna. -4. L'(in)validità delle polizze claims made nel prisma dell'art. 1895 c.c. -5. (Segue) Ulteriori profili di nullità. Critica. -6. L'asserita vessatorietà della clausola. -7. Il sindacato sulla meritevolezza della clausola e il controllo sull'equilibrio economico del contratto. -8. In particolare: il regime claims made previsto nella copertura r.c. obbligatoria degli avvocati.
La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016
Rivista di diritto bancario, 2016
Danno e responsabilità, 2014
Ingiustizia del danno e antigiuridicità nel risarcimento da provvedimento illegittimo favorevole ... more Ingiustizia del danno e antigiuridicità nel risarcimento da provvedimento illegittimo favorevole Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 183 -Pres. Pajno -Est. Tarantino -I.E. S.r.l. c.

La nuova giurisprudenza civile commentata, 2014
Per una succinta descrizione del «metodo Stamina» dal punto di vista tecnico-biologico, si veda: ... more Per una succinta descrizione del «metodo Stamina» dal punto di vista tecnico-biologico, si veda: Redi, Il trattamento sanitario di una bambina con cellule staminali. L'autorizzazione del giudice alla terapia e un punto di vista scientifico sullo stato dell 'arte, in Minorigiustizia, 2013, 259. Tra i primi commenti dottrinali pubblicati, si vedano: Santosuosso, Un altro caso Di Bella?, in Minorigiustizia, 2013, 249; Cendon, Cellule staminali somministrate ai pazienti sofferenti di gravi malattie neurologiche, in Dir. fam. e pers., 2013, 02, 593; Scalera, Brevi note a margine del «caso stamina», in Fam. e dir., 2013, 10, 939 e dello stesso autore, Il caso Stamina tra diritto e scienza, in questa Rivista, infra, II, p. 75. Tra i commenti pubblicati a margine del caso Di Bella, cfr.: Annechiarico-France, Il caso Di Bella dinnanzi alla consulta: profili giuridici, economici e di efficacia clinica, in Giornale dir. amm., 1998, 1037; Anzon, Modello ed effetti della sentenza costituzionale sul «caso Di Bella», in Giur. cost., 1998, 1528; Bona-Castelnuovo, Il «caso Di Bella» e le nuove frontiere del diritto costituzionale alla salute: quali limiti al c.d. «diritto alla libertà terapeutica» in Giur. it., 1998, 6; Cicala, «Caso Di Bella» e diritto alla salute, in Corr. giur., 1998, 501; Patruno, Una strada dalla quale non si torna indietro ... Sugli sviluppi giurisprudenziali in merito alla cura Di Bella e oltre, in Giur. merito, 2000, I, 32.
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