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Danno morale

Abstract

Il danno morale, così come il danno non patrimoniale in genere, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato qualora sia ravvisata la ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito. Irrilevante, appare, dunque, in presenza dei presupposti previsti, il formarsi di un eventuale giudicato di assoluzione che non è idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile risarcitorio. Vengono evidenziate le incongruenze tra il principio ormai consolidato, oltre che dalla Cassazione, anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 233/2003 relativa alla interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. e il diverso orientamento della Suprema Corte che ancora richiede, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'accertamento, da parte del giudice civile, che il fatto illecito sia astrattamente previsto come reato e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale.