ampio estratto dell'ordinanza è stata già pubblicato in Società, 2010, pp. 1257 ss., con articolato ed approfondito commento, prevalentemente critico, di SOLDATI, Tutela cautelare d'urgenza e nullità della clausola statutaria, della cui...
moreampio estratto dell'ordinanza è stata già pubblicato in Società, 2010, pp. 1257 ss., con articolato ed approfondito commento, prevalentemente critico, di SOLDATI, Tutela cautelare d'urgenza e nullità della clausola statutaria, della cui posizione si dà comunque parzialmente conto nel prosieguo (cfr., in particolare, ntt. 2 e 7 e testo corrispondente). Nelle more della redazione e della pubblicazione del presente elaborato, è peraltro intervenuto il provvedimento che ha concluso il giudizio di reclamo relativo al provvedimento in commento. Nel ribadire la correttezza della ricostruzione dei profili giuridici della vicenda operata dal Giudice monocratico, la decisione resa dal competente Giudice collegiale (Presidente Dr. Criscuolo, Relatore Dr. Altrui; pubblicata, in uno con lo stesso provvedimento qui in rassegna, in Giur. comm., 2011, II, pp. 687 ss.) pone fondamentalmente due regole. In base alla prima delle dette regole, "la clausola dello statuto di una società in accomandita semplice che attribuisca al socio accomandante poteri che, per la loro portata ed estensione, siano idonei a condizionare le scelte dell'accomandatario, in modo che queste debbano essere considerate come prese con il concorso sostanziale dello stesso socio accomandante, è nulla per violazione dell'art. 2320, comma 1, cod. civ.". Per la seconda delle menzionate regole, si ha poi che «configura immistione non consentita ex art. 2320, comma 1, cod. civ., il comportamento dell'accomandante che, avendo in base ad apposita clausola statutaria il diritto di rilasciare parere favorevole per il comportamento di certi atti, abusi del correlato potere, di fatto inibendo al socio accomandatario di affrontare e risolvere una situazione di evidente crisi della società mediante gli strumenti straordinari tipicamente [Articoli] IL CASO.it 3 giugno 2013 Riproduzione riservata [Articoli] IL CASO.it 3 giugno 2013 Riproduzione riservata 3 dell'accomandante nell'amministrazione dell'impresa 3-4 . Tuttavia, rifletterebbe assai più accuratamente la posizione del Giudice Umbro l'osservazione seguente: più che analizzare e risolvere il supposto problema della salvaguardia della riserva di amministrazione in favore dell'accomandatario dalla presunta immistione dell'altro socio, il Giudice dell'ordinanza in commento ha fatto singolare applicazione del principio 3 Per una primissima introduzione al tipo sociale dell'accomandita personale, si rinvia a GALGANO, (voce) Società in accomandita semplice, in Noviss. Dig., XVII, 1970, pp. 566 ss.; e MONTALENTI, (voce) Società in accomandita semplice, in Dig. disc. priv.sez. comm., XIV, pp. 242 ss. 4 Cfr. COTTINO-SARALE-WEIGMANN, Società di persone e consorzi, in COTTINO (dir.), Trattato di diritto commerciale, Padova, 2004, p. 204. Inoltre, proprio in tema di immistione, anche se in merito ad un profilo diverso da quello qui esaminato e relativo alla assai meno rara fattispecie in cui il socio accomandante presti garanzia fideiussoria in favore della società in relazione ad una pluralità di obbligazioni contratte dall' "ente", è da segnalarsi un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione: si veda, infatti, Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2010, n. 13468, in Giur. comm., 2011, II, pp. 860 ss., con nota di MORESCHINI, Il divieto di immistione e la qualificazione degli atti gestori, che ha appunto ribadito la necessità di un approccio rigoroso al problema della qualificazione degli atti degli accomandanti come atti gestori rilevanti nella prospettiva dell'immistione ex art. 2320, comma 1, c.c. Nel ristabilire l'ordine delle cose imposto dal diritto positivo, e nello sventarequindiil tentativo (recte: l'ennesimo tentativo) di scorgere in maniera troppo disinvolta ipotesi di violazioni dell'art. 2320, comma 1, c.c. (specialmente al fine di ampliare la capienza della massa fallimentare provocando il coinvolgimento dell'accomandante "occulto", come appunto nel caso deciso dai Giudici di Piazza Cavour), la Suprema Corte ha in particolare precisato che, stante la premessa secondo cui "[p]er aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società […] -vietata dall'art. 2320 c.c.non è sufficiente il compimento, da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l'accomandante svolga un'attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa, non costituisc[e] att[o] di ingerenza […] la prestazione di garanzia da parte dell'accomandante, la quale attiene evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, né il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito". Va peraltro detto che, nella sua essenzialitàche è in parte conseguenza dell'insuperabile incompletezza di qualsiasi ordinamento giuridico e, non certo in misura meno rilevante, di qualsiasi contratto -, è per vero tutta la disciplina dell'accomanditanella sua duplice dimensione legale e contrattualea rappresentare, spesso, la fonte di una molteplicità di problemi, ciascuno dei quali presenta profili di assoluto interesse. Rinviando, almeno per un accenno a tali numerose questioni, agli autorevoli contributi citati nella nota bibliografica di cui alla nota che precede, basti qui richiamare, ovviamente senza pretesa di esaustività alcuna, alcuni dei più recenti provvedimenti giudiziari relativi ad uno o più aspetti della disciplina dell'accomandita semplice: sulla esclusione del socio accomandatario, si segnala, per esempio, Trib. Napoli, ord. 1 marzo 2010, ivi, 2011, II, pp. 1233 ss., con ampia nota di M'BAREK, La revoca e l'esclusione nelle società di persone: "Intersezione ad insieme vuoto"; e, a seguire, di SMIRNE, Sull'esclusione del socio accomandatario e sulla revoca dell'amministratore; mentre sui problematici profili di disciplina della responsabilità manageriale associati all'incarico di direttore generale di un'impresa organizzata secondo questo modulo tipologico, si veda Trib. Salerno, 10 dicembre 2009, ivi, 2011, II, pp. 455 ss., con breve commento di CIRRINCIONE, Sulla responsabilità gestoria del direttore generale di una società in accomandita semplice.