Journal Articles by Sira Grosso

1. Il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), entrato in vigore ... more 1. Il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), entrato in vigore il 17 luglio 2020, tra le varie modifiche all'ordinamento vigente ha innovato il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. Con il dichiarato fine di contribuire alla "semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici", l'intervento del Governo, per quel che qui interessa, si muove in una duplice direzione: quella della responsabilità penale, con la rimodulazione del reato di abuso d'ufficio, e quella della responsabilità erariale, di cui si limitano i confini. 2. Prima di passare ad una analisi critica degli aspetti della novella, è utile osservare come la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 323 c.p. fosse già stata profondamente rivista dal legislatore del 1997, con l'obiettivo di arricchire la precisione del fatto di reato (delineando in maniera più netta i comportamenti punibili e restringendo l'area degli illeciti amministrativi penalmente rilevanti) e di evitare la sconfinamento della magistratura in settori istituzionalmente riservati all'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione. Opportuno anche sottolineare il ruolo complesso di questo delitto: trattasi di disposizione posta a chiusura dei reati commessi dai pubblici ufficiali, sussidiaria (come dimostra la clausola di riserva) rispetto all'applicazione di altri più gravi delitti. Il decreto, con l'art. 23, interviene sostituendo le parole "violazione di norme di legge o regolamento" con "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". Il risultato immediato della modifica è, dunque, il restringimento delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 323 c.p., perdendo la violazione di norme di regolamento rilevanza nell'economia della disposizione. Il secondo effetto, limitando l'abuso penalmente rilevante alla violazione di specifiche ed espresse regole di condotta, è quello di escludere l'integrazione del reato di abuso di ufficio in caso di violazione di principi generali. Sulla base della previgente disciplina, si era infatti a lungo discusso se rientrasse nell'area del penalmente rilevante la violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Ancorché sembrava prevalere l'orientamento di chi escludeva la rilevanza penale della citata violazione, argomentando che si trattava di disposizione di carattere generale, di principio e priva di contenuto precettivo, la riforma eliminerebbe ogni dubbio esegetico. Inoltre, sempre ai fini dell'integrazione dell'abuso d'ufficio, si precisa ora che rilevano solo le disposizioni legislative in relazione alle quali non residuino margini di discrezionalità: anche in questo caso, la finalità perseguita è quella-in primis-di privare di fondamento l'orientamento giurisprudenziale per cui dovrebbero considerarsi abusive anche quelle condotte qualificabili come eccesso di potere (che ricorre quando nei provvedimenti discrezionali il potere viene esercitato per un fine diverso da quello per cui è attribuito). 3. Da un punto di vista di politica criminale, già ad una prima lettura si vede come, trattandosi di restringimento di condotte penalmente rilevanti nella cornice dei reati contro la pubblica amministrazione, l'intervento segni una evidente discrasia con l'indirizzo del pugno duro, precedentemente adottato dai membri dello stesso governo, nei confronti di soggetti che commettano reati contro la pubblica amministrazione. Ed in effetti si passa dall'intervento c.d. Spazzacorrotti, che oltre all'inasprimento sanzionatorio inserisce i delitti

Il Sole 24 Ore, 2020
Nota a Cass. Pen., sez. III, 3 marzo 2020 (dep. 5 giugno 2020) n. 17174, Pres. Ramacci, Est. Zuni... more Nota a Cass. Pen., sez. III, 3 marzo 2020 (dep. 5 giugno 2020) n. 17174, Pres. Ramacci, Est. Zunica 1. La pronuncia della Suprema Corte in analisi riguarda la tematica concernente l'operatività e gli effetti della delega di funzioni in materia ambientale. Nonostante la normativa di settore non preveda espressamente l'istituto della delega, la Corte di Cassazione, analogamente a quanto già fatto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ne ha da tempo riconosciuto l'efficacia anche con riferimento alla materia ambientale. Del resto, non può non riconoscersi l'evidente affinità tra l'esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori, motivo per cui l'assoggettamento di una delle due materie a principi diversi da quelli che regolano l'altra avrebbe potuto determinare un'illogica ed ingiustificata disparità di trattamento. In generale, la delega di funzioni rappresenta uno strumento tramite cui il titolare di una posizione di garanzia (delegante) trasferisce ad altro soggetto (delegato) il compito di esercitare alcune delle funzioni connesse alla propria qualifica di garante. Il tema della rilevanza da assegnare a tale delega rappresenta una delle questioni centrali nell'ambito del diritto penale dell'economia e dell'impresa e, più in particolare, concerne l'individuazione dei termini della responsabilità che residua in capo al titolare della posizione di garanzia quando lo stesso deleghi un soggetto terzo in relazione all'assolvimento dei propri obblighi. Certamente la delega di funzioni rappresenta uno strumento sempre più utilizzato e, talvolta, necessitato in ragione della quantità e complessità degli adempimenti posti in capo al garante. 2. La sentenza prende le mosse dal ricorso della Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino e della Procura presso il Tribunale di Cuneo, avverso l'assoluzione, all'esito di un giudizio abbreviato, dei membri del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata, dall'accusa di aver concorso-ai sensi dell'art. 110 e 40, comma 2, c.p.-con l'amministratore delegato nel reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b, d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ad alcune irregolarità nella gestione dei rifiuti rispetto alle prescrizioni imposte con l'autorizzazione integrata ambientale. Secondo i ricorrenti, nonostante l'esistenza di una delega di competenze esclusive per "ambiente" e "rifiuti" da parte degli amministratori nei confronti di un soggetto (socio ed amministratore), la stessa doveva ritenersi riferita ai soli rifiuti prodotti dalla società al di fuori della catena produttiva di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento. Quest'ultima attività, invece, costituendo l'oggetto dell'attività aziendale, sarebbe rimasta di competenza di tutti gli amministratori. Secondo la ricostruzione della parte pubblica, diversamente ragionando, la delega di funzioni, riguardando l'attività costituente l'oggetto sociale (i.e. raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti), avrebbe determinato una esautorazione dei poteri spettanti a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, traducendosi peraltro in una modifica statutaria attuata con una delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolare, nonostante la presenza di una apposita delega (di cui i ricorrenti contestavano, in subordine, pure la genericità), l'accusa riteneva sussistente un concorso degli amministratori senza delega con il delegato per non avere impedito, nello svolgimento dell'attività aziendale di gestione dei rifiuti, l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. La Corte di Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, conferma la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva assolto gli imputati per non avere commesso il fatto. La motivazione, dopo aver offerto un'utile ricostruzione dell'istituto della delega di funzioni in materia penale, si incentra sulla validità-di forma e di contenuto-della delega deliberata dal Consiglio di Amministrazione e sull'assenza di omissioni colpose dell'obbligo di vigilanza residuante in capo ai soggetti deleganti. 3. È noto come la delega di funzioni, istituto espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione dei luoghi di lavoro (art. 16 d. lgs. n. 81/2008), consente di trasferire competenze organizzative e gestionali, alleggerendo, per così dire, le responsabilità gravanti sul garante originario. La sentenza, evidenziando come tale disciplina sia stata ritenuta operante anche in altri settori (in materia di obblighi previdenziali ed

Federalismi, 2020
[It]: Il presente contributo analizza la sentenza del Bundesverfassungsgericht, che ha dichiarato... more [It]: Il presente contributo analizza la sentenza del Bundesverfassungsgericht, che ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione dello Strafgesetzbuch che criminalizza una particolare forma di aiuto al suicidio. Il contributo individua le differenze tra la suddetta sentenza e gli interventi resi dalla Corte costituzionale italiana sulla costituzionalità della disposizione che incrimina l'aiuto al suicidio. Si pone in luce come le due sentenze presentino importanti differenze sia in punto di merito che di procedura seguita al fine di bilanciare gli interessi contrapposti coinvolti. Si argomenta che nella decisione del giudice costituzionale italiano i principi di dignità personale e autodeterminazione perdono il loro spessore costituzionale. Abstract [En]: This contribution analyses the judgment of the Bundesverfassungsgericht, which declared the provision of the Strafgesetzbuch criminalizing a particular form of assisted suicide unconstitutional. The contribution identifies the differences between this judgment and the interventions rendered by the Italian Constitutional Court on the constitutionality of the provision criminalizing assisted suicide. It highlights how the two judgements present important differences both in merit and in the procedure followed in order to balance the opposing interests involved, arguing that in the decision made by the Italian Constitutional Court the principles of personal dignity and self-determination lose their constitutional value. Sommario: 1. L'introduzione della criminalizzazione della "Promozione commerciale del suicidio". 2. Il suicidio come espressione del diritto di autodeterminazione. 3. Il legittimo obiettivo statale di disincentivare condotte suicidarie e il mezzo sovrabbondante allo scopo. 4. L'assenza di un giudizio di bilanciamento nella sentenza della Corte costituzionale italiana… 5. …e la conseguente degradazione dei principi di dignità e autodeterminazione.
Corruption, Freedom of Speech within Campaign Finance Law in the United States, 2019
Sira Grosso Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Torino sirabiagia.grosso@un... more Sira Grosso Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Torino sirabiagia.grosso@unito.it

Restrictions recently imposed by law on the application of felony murder in California 1 and a ju... more Restrictions recently imposed by law on the application of felony murder in California 1 and a judgment of a split California Court of Appeal rejecting the claim that the second-degree felony murder provision is uncon-stitutionally vague 2 offer the occasion to analyze the Californian second degree murder. Second degree Felony murder in California, which is not spelled out by statute, relies on the jurisprudential construction of an "inher-ently dangerous felony". According to the California Supreme Court, this criterion was conceived to accompany its overall aim of deterrence as well as function as a limitation on the application of felony murder itself. The purpose of this article is to highlight how the jurisprudential reconstruction of "inherently dangerous felonies" does not present a suitable criterion for determining whether second degree murder has taken place. While calling into play the goal of deterrence may bring forth paradoxical results, the "inherently dangerous felony," upon which second degree felony murder relies, represents a double-edged sword. In fact, this article argues that it expands, rather than restricts, the application of felony murder, also posing several constitutional concerns. It follows that, since the "inherently dangerous" category acts as the essential base upon which second degree felony murder stands, the "crumbling" of the one should lead to the fall of the other.

Diritto Penale Contemporaneo è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, ... more Diritto Penale Contemporaneo è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, nato da un'iniziativa comune di Luca Santa Maria, che ha ideato e finanziato l'iniziativa, e di Francesco Viganò, che ne è stato sin dalle origini il direttore nell'ambito di una partnership che ha coinvolto i docenti, ricercatori e giovani cultori della Sezione di Scienze penalistiche del Dipartimento "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente la rivista è edita dall'Associazione "Diritto penale contemporaneo", il cui presidente è l'Avv. Santa Maria e il cui direttore scientifico è il Prof. Gian Luigi Gatta. La direzione, la redazione e il comitato scientifico della rivista coinvolgono oggi docenti e ricercatori di numerose altre università italiane e straniere, nonché autorevoli magistrati ed esponenti del foro. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. Le opere pubblicate su "Diritto penale contemporaneo" sono attribuite dagli autori con licenza Creative Commons "Attribuzione -Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. n. 633/1941). Il lettore può condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons "Attribuzione -Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo. La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Comittee on Publication Ethics).
Our medical-legal jurisprudence is based on images of health care that no longer exist." 1 I.
The foreseeability of the harmful event and the influence of the hinsight and outcome bias in neg... more The foreseeability of the harmful event and the influence of the hinsight and outcome bias in negligence judgments Sira Grosso

Nonostante in dottrina sia quasi pacifico che l'elemento della colpa caratterizzi anche la tipici... more Nonostante in dottrina sia quasi pacifico che l'elemento della colpa caratterizzi anche la tipicità del reato, manca un'uniformità di vedute circa il parametro atto all'individuazione delle regole cautelari che vanno a integrare il precetto colposo. D'altro canto -in giurisprudenza -l'affermazione dell'illecito colposo, in assenza di un metodo certo, risulta improntato a soluzioni intuitive frutto di pre-comprensioni del giudicante. Il presente lavoro, preso atto, da un lato, che la cd chiusura della fattispecie colposa si presenta di realizzazione utopica e dall'altro, che similmente a quanto avviene in tema di causalità, anche le conoscenze scientifiche sono essenziali con riguardo all'affermazione giudiziale della colpa, si dirige in una prospettiva più marcatamente processuale. A riguardo la tutela del diritto al contraddittorio diviene stella polare e banco di tenuta della soluzione proposta.
Sommario: 1. Il caso e i profili costituzionali coinvolti 2. La normativa in tema di scioglimento... more Sommario: 1. Il caso e i profili costituzionali coinvolti 2. La normativa in tema di scioglimento del matrimonio in seguito alla sentenza di rettificazione di sesso: orientamenti dottrinali 2.1. segue: interpretazione della Corte di cassazione 3. Le criticità riscontrabili nel ragionamento della Corte 4. I possibili esiti del giudizio della Corte costituzionale:l'inammissbilità 4.1. L'infondatezza 5. Alcune conclusioni interlocutorie 6. Postilla: la "consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio" e lo strappo nel cielo di carta.

Analisi di SIRA GROSSO SOMMARIO: 1. Contenuti generali e contenuti "penalistici" del provvediment... more Analisi di SIRA GROSSO SOMMARIO: 1. Contenuti generali e contenuti "penalistici" del provvedimento: dal rapporto tra linee guida e colpa grave nell'ambito della responsabilità penale del medico all'introduzione del divieto di vendita di alcolici ai minori. -2. L'art. 3 del decreto-legge sulla responsabilità medica e gli stimoli alla riflessione. -3. La possibilità delle linee guida e delle buone pratiche "accreditate dalla comunità scientifica" a porsi come regole cautelari di colpa specifica. -3.1. In culpa sine culpa? -4. L'incidenza della norma sulla medicina difensiva. -5. La definizione del grado della colpa secondo la sentenza "Cantore" della Corte di cassazione. -5.1. Il giudizio di graduazione della colpa del medico che si sia attenuto alle linee guida. -5.2. Il grado della colpa come maggiormente pertinente al piano della rimproverabilità soggettiva dell'agente. -6. Il grado della colpa come impulso alla valorizzazione della colpevolezza colposa. -7. La locuzione «non risponde per colpa lieve». -7.1. Un'impropria formulazione giurisprudenziale della questione dell'indeterminatezza della locuzione. -8. Considerazioni critiche sulla nuova disciplina: l'ibridazione delle categorie sostanziali e processuali. -9. L'art. 7 del decreto.-legge e i rapporti tra la nuova sanzione amministrativa del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori e la contravvenzione ex art. 689 CP. 001_lp1303(3-4).indd 543 001_lp1303(3-4).indd 543 26/11/13 3:58 PM 26/11/13 3:58 PM TESTI SOTTO OBIETTIVO Legislazione Penale n. 3/4-2013 colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il Giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo» 2 .
Cassazione penale d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o D o m e n i c o C a r c a n o c o n d i... more Cassazione penale d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o D o m e n i c o C a r c a n o c o n d i r e t t o r e M a r i o D ' A n d r i a L I I -f e b b r a i o 2 0 1 2 , n° 0 2 02 20 12 | estrat to NOVITÀ IN MATERIA DI PROROGA: RAGIONEVOLE PROLUNGAMENTO O SOSPENSIONE AD LIBITUM? di Sira Grosso | 276 NOVITÀ IN MATERIA DI PROROGA: RAGIONEVOLE PROLUNGAMENTO O SOSPENSIONE AD LIBITUM?
Cassazione penale d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o D o m e n i c o C a r c a n o c o n d i... more Cassazione penale d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o D o m e n i c o C a r c a n o c o n d i r e t t o r e M a r i o D ' A n d r i a L I Vm a g g i o 2 0 1 4 , n° 0 5

La vicenda giudiziaria in analisi è, a quanto consti, uno dei rari casi inquadrabili nella fattis... more La vicenda giudiziaria in analisi è, a quanto consti, uno dei rari casi inquadrabili nella fattispecie di cd. usura sopravvenuta giunti alla cognizione del giudice penale. La sentenza di secondo grado che definisce il giudizio ( 1 ), torna a suscitare l'interesse dello studioso a distanza di quattro anni, in ragione del recente intervento della sentenza del giudice civile ( 2 ) che, adito dall'imputato che richiedeva al denunciante il risarcimento dei danni in conseguenza dell'ingiusto procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste», ne rigettava la domanda. Le motivazioni del giudice civile circa la necessità del rigetto delle domande di risarcimento del danno nei confronti del denunciante, mentre da un lato costituiscono l'occasione per approfondire la vicenda penalistica sottesa alla domanda, dall'altro possono formare oggetto di riflessione autonoma.
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Commentary on art. 719 Gioco d'azzardo (Gambling) in T. Padovani, Codice penale (Giuffrè: Milano 2014)
Commentary on art. 720, “Gioco d’azzardo” (Gambling) in T.Padovani, Codice penale (Giuffrè: Milano 2014).
Commentary on art. 718, “Gioco d’azzardo” (Gambling) in T.Padovani, Codice penale (Giuffrè: Milano 2014)
Commentary on art. 683, in T.Padovani (ed.), Codice penale, Giuffrè: Milano 2014.
Commentary on art. 682, “Ingresso arbitrario in luoghi ove l’ingresso è vietato nell’interesse militare dello stato” (Unauthorized access to places where entry is prohibited for military reasons) in T.Padovani, Codice penale, (Giuffrè: Milano 2014).
Commentary on art. 671, in “Use of overage in begging” (Uso di minori nell’accattonaggio), in T.Padovani , Codice penale, (Giuffrè: Milano 2014
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