Papers by Francesco Monceri

Sulla "oscura" ripartizione delle funzioni tra Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento nelle procedure di chiamata nei ruoli universitari, confermata nelle più recenti novelle legislative, 2024
Il saggio si concentra su alcune anomalie riscontrate nelle procedure di chiamata nei ruoli unive... more Il saggio si concentra su alcune anomalie riscontrate nelle procedure di chiamata nei ruoli universitari ex legge 240/2010 che appaiono costruite con l'intento di dar vita ad un sistema misto che preservi l'intervento di una commissione di concorso, nonché l'esigenza del rispetto dell'autonomia universitaria, prevedendo come necessaria una fase ulteriore a quella propriamente concorsuale, che dovrebbe culminare nella delibera di proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento. Le imprecisioni della normativa hanno già dato origine a un vasto contenzioso amministrativo, a sue prime revisioni (anch'esse insoddisfacenti) e a tentativi di soluzione a livello regolamentare. Anche per risolvere taluni paradossi, evidenziati in questo lavoro, quali la possibilità (concreta) che il vincitore del concorso, ovvero uno tra gli idonei, possa, con risvolti di dubbia costituzionalità, non ottenere la chiamata solo per il mancato raggiungimento in sede di Consiglio di Dipartimento della prescritta maggioranza assoluta per l'approvazione della proposta di chiamata. [En.] The article addresses some anomalies in the appointment procedures for university roles in accordance with Law no. 240/2010. Such procedures seem to have been elaborated with the purpose of establishing a mixed system directed to preserve, on the one hand, the intervention of a competition selection board, and, on the other, the need to respect university autonomy, especially providing for an additional necessary phase to the competition that should culminate with the approval of the proposal for appointment by the pertinent Department Board. Moreover, the whole procedure takes place within a system in which the relevance of local Universities is growing. The inaccuracies of the legislation have already given birth to wide administrative litigation, as well as to initial, although still unsatisfactory, revisions of that same legislation and attempts to find solutions at the regulatory level. They appear to be aimed also at looking for solutions to some paradoxes, addressed in the article, including the (concrete) possibility that the winner of the competition, or one of the successful candidates, may not be appointed, with implications of doubtful constitutionality, on the basis of a mere and unjustified failure to reach the absolute majority requested by law for the approval of the proposal of appointment by the Department Board. ** Professore a contratto di Elementi di diritto amministrativo e dei servizi pubblici presso il Polo

osservatorio sulle fonti, 2024
Il "via libera" della Consulta al processo come risultato atteso dall'opinione pubblica.-2. La vi... more Il "via libera" della Consulta al processo come risultato atteso dall'opinione pubblica.-2. La vicenda processuale e l'impossibilità di iniziare il processo in absentia nel sistema di garanzie del giusto processo.-3. L'ordinanza di rimessione tra "sospetto" di conoscenza del processo da parte degli imputati e mancata collaborazione della Repubblica Araba d'Egitto.-4. Il giudizio della Corte. Elusione del problema della effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati e valorizzazione del profilo della mancata collaborazione dello stato estero quale nodo della questione.-5. Un'additiva "forse" ritagliata sul solo caso concreto. L'ancoraggio al diritto internazionale e agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione di New York contro la Tortura ex art. 117 Cost. che non permetterebbero "zone franche di impunità" per gli autori del reato (ma solo se appartengono alle "forze dell'ordine").-6. Osservazione critiche sia in ordine ai parametri posti alla base della sentenza (artt. 2, 3, 117 Cost.), che a quelli (rilevanti forse per la soluzione opposta) ritenuti assorbiti (artt. 24, 111, e 112).
Servizi dell’informazione e regole tecniche. A partire dal caso Star Taxi App, 2021

Il servizio pubblico nel bilanciamento tra economicità e socialità. La cura degli interessi sociali tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario
Il presente studio focalizza la propria attenzione sulle esigenze sociali che i servizi pubblici ... more Il presente studio focalizza la propria attenzione sulle esigenze sociali che i servizi pubblici sono chiamati a soddisfare. In questo contesto si è cercato di evidenziare le particolari finalità, previste essenzialmente Dagli artt. 3, secondo comma, 41 e 43 della Cost. italiana, consistenti nell’assicurare a tutti i consociati di poter fruire in maniera generalizzata dei servizi pubblici. Si è posto in rilievo che l’organizzazione dei servizi pubblici nazionali ha inizialmente causato un forte intervento, diretto ed indiretto, dello Stato, e che tale organizzazione è entrata in crisi almeno a partire dagli anni novanta dello scorso secolo, soprattutto a seguito delle pressioni provenienti dall’Unione europea che, orientata ad una maggior rispetto delle regole della concorrenza e del libero mercato, ha censurato sempre più apertamente i provvedimenti statali contrari a tali principi. L’influsso dell’ordinamento comunitario, fattosi sempre più forte soprattutto a seguito dell’allarga...
Il caso Airbnb. Autonoma rilevanza dell’omessa notifica delle norme restrittive dei servizi della società dell'informazione e questioni ancora aperte
DPCE Online, Apr 21, 2020

Revista Brasileira de Estudos Políticos, 2020
The paper aims to explore the consequences of the Sars-CoV-2 pandemic on the legal world in light... more The paper aims to explore the consequences of the Sars-CoV-2 pandemic on the legal world in light of complexity theories and open systems. The entry of factors of "noise" on the system of law and, in particular, on the system of administration is, in fact, destined to have lasting effects, and not only temporary, on the protection of fundamental rights, on the administration, on the same global legal order. Emphasis will therefore be placed on the fact that the outcome of the interaction between the legal system and the microbiological system will produce a process of self-organization intended to change the previous legal order. Without excluding that the ongoing hypercomplexification process may culminate in the revision of certain legal paradigms, connected to the level of protection of fundamental rights, for example by making the collective dimension prevail over the individual one, the relationship between authority and freedom, the system of bureaucratic administration.
Diritto del lavoratore al riposo: la Corte di giustizia statuisce l’obbligatorietà della registrazione giornaliera dell'orario di lavoro
Keywords: system for recording the time worked; daily and weekly rest period; effectiveness

La Consulta annulla il Piano della portualità e della logistica per il mancato coinvolgimento delle Regioni: Considerazioni suggerite dalla (mai avvenuta) sottrazione della materia alle Regioni
italianoLa recente sentenza della Consulta n. 261/2015 che annulla l’art. 29, comma 1, del decret... more italianoLa recente sentenza della Consulta n. 261/2015 che annulla l’art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e, come conseguenza, il Piano della portualita e della logistica, fonda la sua emanazione sulla mancata previsione dell’approvazione del medesimo in sede di conferenza Stato-Regioni, una previsione considerata necessaria stante la natura attualmente concorrente della competenza in discorso. L’ipotesi viene accostata dalla Corte a quella della “chiamata in sussidiarieta”, cioe ai casi in cui si ammette che, per la compiuta tutela di interessi generali, lo Stato intervenga in misura prevalente nell’esercizio di una competenza concorrente rispettando, comunque, forme minime di coinvolgimento delle Regioni. Coinvolgimento che in questo caso non e stato previsto e che, dunque, e mancato. In realta, sia per motivi riguardanti la semplificazione sia in considerazione dell’intero processo di riforma ordinario e costituzionale che va interessando la materia, la q...

Ancora sull'amministrazione di risultato, 2021
Le funzioni tradizionali dell’amministrazione pubblica sono andate vieppiù ampliandosi per andare... more Le funzioni tradizionali dell’amministrazione pubblica sono andate vieppiù ampliandosi per andare a ricomprendere l’attuazione di fini sociali e la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale. Nel presente contributo la nozione di amministrazione di risultato, nel suo significato polisemico, è utilizzata da un lato, appunto, per individuarne i contenuti; dall’altro per mettere in discussione il paradigma della necessarietà dell’amministrazione “pubblica” quale strumento più idoneo per realizzare fini sociali. Rispetto a questo ultimo punto molti sono gli aspetti che consentono, nell’ottica del risultato desiderato, di sostenere che forme di collaborazione pubblico-privato nell’esercizio della funzione amministrativa, quali quelle determinate dalla generalizzazione della co-programmazione e co-progettazione dei servizi di interesse generale (tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore), siano alla base della possibile affermazione di nuovi paradigmi di amministrazione.

Revista Brasileira de Estudos Políticos | Belo Horizonte | n. 120 | pp. 237-273 | jan./jun. 2020, 2020
Riassunto: Il lavoro intende esplorare le conseguenze della pandemia Sars-CoV-2 sul mondo giuridi... more Riassunto: Il lavoro intende esplorare le conseguenze della pandemia Sars-CoV-2 sul mondo giuridico alla luce delle teorie della complessità e dei sistemi aperti. L'ingresso di fattori di "rumore" sul sistema del diritto ed, in particolare, sul sistema dell'amministrazione è, infatti, destinato ad avere effetti duraturi, e non solo temporanei, sulla protezione dei diritti fondamentali, sull'amministrazione, sullo stesso ordinamento giuridico globale. Si porrà, dunque, l'accento sul fatto che l'esito dell'interazione tra sistema giuridico e sistema microbiologico produrrà un processo di auto-organizzazione destinato a mutare l'ordine giuridico precedente. Senza poter escludere che il processo 1 Dottore di ricerca in Diritto dei servizi pubblici nazionali e locali (2007). Docente esterno di Elementi di diritto amministrativo e dei servizi Pubblici. Polo Universitario Sistemi Logistici-Università degli Studi di Pisa, Italia.

La regolarizzazione postuma dell’omessa procedura di Via: Successione delle leggi nazionali nel tempo e divieto di elusione o disapplicazione del diritto europeo, 2018
1.-Con la pronuncia in commento la Corte di Giustizia torna ad occuparsi del rapporto tra normati... more 1.-Con la pronuncia in commento la Corte di Giustizia torna ad occuparsi del rapporto tra normativa nazionale e normativa europea in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (A. Police, La valutazione di impatto ambientale, in Trattato di diritto dell'ambiente, diretto da P. Dell'Anno-E. Picozza, vol.II, Padova, 2013, 527 ss.; P. Dell'Anno, Valutazione d'impatto ambientale, in R. Ferrara-P. Vipiana, I "nuovi diritti" nello Stato sociale in trasformazione, Padova, 2002, 208. Per i rapporti tra diritto nazionale e diritto europeo v., più in generale, G. Rossi (a cura di), Diritto dell'ambiente, Torino, 2017; E. Picozza (a cura di), Nozioni fondamentali di diritto dell'ambiente, Roma, 2016), la cui disciplina, tanto in ambito interno che europeo, è stata investita da recenti riforme (dlgs 16 giugno 2017 n. 104, che attua la direttiva europea 2014/52/UE e modifica l'attuale procedura di Valutazione Impatto Ambientale e la diciplina concernente la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale). Il caso da cui prende origine la richiesta di pronuncia pregiudiziale riguarda la decisione della Regione Marche di non assoggettare alla procedura di VIA un intervento diretto al potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse fino a 999 KW. Il presupposto di tale esenzione era stato ricondotto alle previsioni della L.R. Marche n.3/2012 che consentiva il rilascio dell'autorizzazione sulla sola base di un criterio «quantitativo» (la potenza nominale dell'impianto inferiore a 1 MW), circostanza che permetteva di non sottoporre il progetto a VIA e «nemmeno alla previa verifica dell'assoggettabilità a siffatta valutazione» (rispetto alla supremazia della disciplina della legge statale di tutela uniforme dell'ambiente sulla legge regionale che si sostanzi in una riforma in peius dei livelli di tutela ambientale v. Corte cost., sent. 127/2010. In ordine all'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, quale diretta espressione della tutela del valore ambientale v. Corte cost., sentt. 225 e 234 del 2009). L'escamotage utilizzato può, dunque, essere identificato dalla decisione di potenziare l'impianto in misura (di poco) rientrante nei limiti richiesti dalla disciplina regionale vigente per l'esenzione.

Servizio Postale: legittima l’imposizione di standard qualitativi e organizzativi a imprese che operano al di fuori del servizio universale, 2018
Corte di Giustizia dell'Unione europea (VI sezione). Sentenza 15 giugno 2017, causa C-368/15, Ilv... more Corte di Giustizia dell'Unione europea (VI sezione). Sentenza 15 giugno 2017, causa C-368/15, Ilves JaKelu Oj Servizio Postale: legittima l'imposizione di standard qualitativi e organizzativi a imprese che operano al di fuori del servizio universale di Francesco Monceri Title: Postal service: legitimate the imposition of qualitative and organizational standards for postal companies operating outside the universal service Keywords: Postal service; Universal service; Universal service obligations. 1.-Con la Sentenza del 15 dicembre 2016, relativa alla causa C-667/15, la Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che l'allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, consente di considerare all'interno di tale categoria anche un sistema di promozione a carattere piramidale in cui vi sia solo un legame indiretto tra le partecipazioni versate dai nuovi aderenti al sistema ed i corrispettivi percepiti dagli aderenti già esistenti. La decisione in epigrafe si segnala per una originale interpretazione della direttiva 97/67/CE e successive modifiche (in particolare apportatele dalla direttiva 2008/6/CE), concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, rispetto all'estensione dei vincoli cui uno Stato membro può subordinare il rilascio di una autorizzazione generale all'esercizio dell'attività. Più precisamente, la domanda principale, origina da un ricorso della Ilves Jakelu Oj contro il governo finlandese (Valtioneuvosto), in cui si contesta la decisione di quest'ultimo di assoggettare l'autorizzazione allo svolgimento del servizio all'assolvimento di taluni oneri aggiuntivi anche rispetto ad attività non ascrivibili alle prestazioni del servizio universale. Nello specifico, all'attività di servizio postale verso abbonati. Tutto ciò derivando dal fatto che la normativa nazionale di riferimento, la legge 415/2011 (Postilaki), si pone la finalità di «garantire la disponibilità dei servizi postali, in particolare del servizio universale, alle stesse condizioni in tutto il paese» (art.1); ma prevede anche che l'autorizzazione generale rilasciata dal Consiglio dei ministri debba prevedere (anche per le imprese che offrono servizi postali diversi dal servizio universale) «obblighi integrativi della prescrizioni di tale legge...che sia necessario per garantire la qualità, la disponibilità e l'esecuzione dei servizi» (art.9, secondo comma, punto 5 della legge nazionale). 2.-Le quattro domande pregiudiziali che ne conseguono ruotano, dunque, intorno a due questioni fondamentali che attengono all'interpretazione dell'art.9, primo e secondo paragrafo, della direttiva 97/67 CE. La prima riguarda la facoltà degli Stati membri di prevedere «autorizzazioni generali»

Diritto del lavoratore al riposo, 2019
Title: Worker's right to rest: the Court of Justice establishes the obligation to record daily wo... more Title: Worker's right to rest: the Court of Justice establishes the obligation to record daily working time Keywords: system for recording the time worked; daily and weekly rest period; effectiveness 1.-La pronuncia in commento consente di rilevare numerosi profili di interesse oltre a confermare la particolare attenzione della Corte di giustizia al tema dei diritti fondamentali e al rispetto delle norme contenute nella c.d. Carta di Nizza, da tempo gratificata dello stesso valore giuridico dei Trattati. Nel caso di specie la Corte appunta la propria attenzione sul diritto del lavoratore e, segnatamente, sull'effettività delle limitazioni della durata massima dell'orario di lavoro, e del diritto di fruire di un congruo riposo giornaliero e settimanale, come garantito dall'art.31, comma 2, della Carta dei diritti dell'Unione europea (sul connesso problema del "diritto alle ferie" v. Corte di giustizia, sent. del 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt Wuppertal c. Bauer e Volker Willmeroth c. Broßonn; sent. del 6 novembre 2018, causa C-619/16, Sebastian W. Kreuziger c. Land Berlin; sent. del 6 novembre 2018, causa C-684/16, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e V c. Tetsuji Shimizu. In argomento si veda di recente M. Condinanzi, Le direttive in materia sociale e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un dialogo tra fonti per dilatare e razionalizzare (?) gli orizzonti dell'effetto diretto. Il caso della giurisprudenza "sulle ferie", in federalismi.it, 10/2019, 1-17). Effettività che, come afferma la Corte, non può prescindere dall'esplicito riconoscimento del fatto che il lavoratore costituisce la parte debole del rapporto di lavoro. Così che il sistema normativo prediposto alla tutela del diritto esaminato deve essere commisurato all'effettiva possibilità del lavoratore di farlo valere, che può ritenersi esclusa ogni qual volta l'esercizio del diritto possa prevedibilmente o solo potenzialmente generare un possibile pregiudizio sul luogo di lavoro. Nel caso di specie, nel quale, come si vedrà, si controverte sull'obbligatorietà del datore di lavoro di tenere un registro delle ore di lavoro svolte dai propri dipendenti, appare evidente che in assenza di tale obbligo il lavoratore possa comunque provare la lesione del proprio diritto al riposo giornaliero o settimanale, ma anche che il lavoratore potrebbe incontrare difficoltà o remore ad esercitare azioni contro il datore di lavoro. Su altro piano, la sentenza deve essere segnalata per la conferma della libertà degli Stati membri di trasporre il contenuto delle direttive in maniera discrezionale e

1 aprile 2018 SOMMARIO: 1. Premessa.-2. L'evoluzione delle ipotesi tassative in cui opera il divi... more 1 aprile 2018 SOMMARIO: 1. Premessa.-2. L'evoluzione delle ipotesi tassative in cui opera il divieto. Dal principio dell'inconferibilità a quello della gratuità.-3. La limitazione delle opportunità di lavoro del soggetto in quiescenza.-4. Sugli incarichi conferibili a titolo oneroso ai lavoratori in quiescenza.-5. Conclusioni 1. Premessa Il titolo piuttosto dettagliato ed eloquente, non evita che sia da esplicitare ulteriormente la constatazione da cui l'analisi successiva prende le mosse. Quello del pensionamento del personale pubblico che conserva, spesso indipendentemente dall'età, capacità lavorativa e interesse a continuare a lavorare, sfruttando nel medesimo settore in cui operava la professionalità acquisita ha sempre costituito un problema di difficile soluzione. Che si riscontra anche in rapporto alla prosecuzione dell'attività lavorativa passando dal settore pubblico a quello privato. In entrambi i casi, infatti, lo spazio lavorativo che si ottiene, creando occupazione, rischia di essere annullato da chi, uscito dalla porta del mercato del lavoro, vi rientrasse dalla finestra, continuando a lavorare pur percependo un trattamento di quiescenza che gli assicuri la sopravvivenza e magari qualcosa in più 2. Il che crea notevoli difficoltà nei sempre più frequenti periodi in cui l'offerta di lavoro si restringe; troppo spesso perché si indulge alla mentalità diffusa che concentra l'attenzione sulla distribuzione della ricchezza prima di preoccuparsi della sua creazione, ignorando che, ad esempio, se si espropria un terreno per affidarlo a chi è incapace di 1 Il presente scritto è il frutto di una riflessione comune. Sono tuttavia da attribuire a Francesco Monceri i paragrafi 1-3 e ad Antonio Alberto Azzena i paragrafi 4-5. 2 Sull'estensione del divieto v. anche art.25 l. 23 dicembre 1994 n. 724, in GU Serie Generale n.304 del 30-12-1994-Suppl. Ordinario n. 174, che in ordine agli incarichi di consulenza dispone che "al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialita' dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianita' previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio".

La classificazione dei porti, 2019
Sommario: 1. La classificazione dei porti in prospettiva storica. 2. La classificazione dei porti... more Sommario: 1. La classificazione dei porti in prospettiva storica. 2. La classificazione dei porti italiani nella legge 84/94. 2.1. La nuova procedura di individuazione nella l.84/94. 3. Funzione della classificazione nell'evoluzione della successiva nozione di porto. 4. Le esigenze dell'intermodalità e della ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali di gestione della portualità. Dalla parcellizzazione all'ottica di area vasta. La necessità di rilanciare la competitività della portualità nazionale in ambito europeo e globale. 4.1 Aspetti problematici della transizione verso l'ottica multi-scalo. Convergenze con le recenti tendenze di revisione degli ambiti territoriali ottimali dei pubblici servizi locali e dei livelli territoriali di governo. 4.2. La riduzione delle autorità portuali. 5. Aspetti evolutivi della classificazione portuale a seguito dell'emanazione del d.lgs. 169/2016: la formale valorizzazione degli aspetti della logistica nell'ottica di un sistema portuale di area vasta. 5.1. Le novità classificatorie introdotte dal "decreto correttivo" al d.lgs. 169/2016. 6. Effetti giuridici salienti della classificazione portuale. Possibili riflessi di un maggior ricorso alla classificazione sul rilancio della competitività della portualità e della logistica nazionali. a) L'appartenenza. b) Il riparto delle competenze. c) Le funzioni amministrative. d) Il piano regolatore portuale e il piano regolatore portuale di sistema 7. Conclusioni. La classificazione portuale e l'auspicabilità di un suo maggiore utilizzo come strumento di semplificazione amministrativa e di rilancio economico dei complessi portuali nel nuovo orizzonte sovranazionale e globale.

Gli effetti "fortemente" distorsivi del premio di maggioranza sul procedimento di revisione costi... more Gli effetti "fortemente" distorsivi del premio di maggioranza sul procedimento di revisione costituzionale. Alcune considerazioni, nell'inesaurita ricerca di una legge elettorale per il sistema costituzionale italiano. di Francesco Monceri 18 luglio 2018 SOMMARIO: 1. La revisione costituzionale tra esigenze di garanzia e esigenze di mutamento. -2. Il referendum costituzionale alla prova della forte dis-rappresentatività del sistema. -3. Le conseguenze indirette del premio di maggioranza sul referendum costituzionale. -4. Il referendum costituzionale nell'esperienza. La trasformazione dell'istituto come conseguenza dell'effetto "fortemente" distorsivo del premio di maggioranza. -5. Dis-rappresentatività e riforme costituzionali approvate a maggioranza dei 2/3 delle Camere. -6. Conclusioni e prospettive. 1997; V. Angiolini, Revisione costituzionale, in Dig. Disc. Pubbl., XII, Torino, 1997; A. Pizzorusso, Garanzie costituzionali, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981; V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1970, 100 ss.; C. Mortati, Costituzione, in Enc. dir., Milano, 1962; C. Esposito, Interpretazione dell'art. 138 Cost., in Giur. cost.,1958; C. Mortati, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, in RTDP, 1952; P. Barile, La revisione della Costituzione, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950. 4 Sul piano delle garanzie, conserva attualità il pericolo che il procedimento ex art.138 Cost. possa essere applicato in tesi a tutte le disposizioni, come anche deriva dall'art.139 Cost., la cui eventuale violazione resterebbe quasi sicuramente priva di conseguenze pratiche pur segnando, sul piano teorico, una (nuova) rivoluzione nella forma di Stato. In questo senso, seppur critico, v. S. Gambino, Sui limiti materiali alla revisione costituzionale della forma repubblicana dello Stato, in www.astrid-online.it, 2007, 2. Sulla funzione dell'art.139 quale "semplice meccanismo ritardatore" v. S. Cicconetti, La revisione della Costituzione, Padova, 1972, 279. De iure condendo per arginare il problema R. Romboli, Il referendum costituzionale nell'esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell 'art.138, Cost., in AIC, 2007, 21, ha sostenuto la posizione indirizzata a riconoscere "ai soggetti legittimati a richiedere il referendum anche la legittimazione a ricorrere direttamente alla Corte costituzionale, entro un termine prefissato, in modo tale da consentire alla stessa, se del caso, di dichiarare in via preventiva, l'incostituzionalità della proposta di legge costituzionale votata dalle camere". Per altre soluzioni v. anche F. Modugno, I principi costituzionali supremi come parametro del

La "reviviscenza" del Piano strategico nazionale della Portualità e della logistica a seguito del... more La "reviviscenza" del Piano strategico nazionale della Portualità e della logistica a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni. Considerazioni sul "seguito" della sentenza n.261/2015 della Corte costituzionale 3 0 N O V E M B R E 2 0 1 6 2 federalismi.it -ISSN 1826-3534 |n. 23/2016 La "reviviscenza" del Piano strategico nazionale della Portualità e della logistica a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni. Considerazioni sul "seguito" della sentenza n.261/2015 della Corte costituzionale * di Francesco Monceri Dottore di ricerca in Diritto dei servizi pubblici nazionali e locali Università di Pisa Sommario: 1. Il ruolo del legislatore della portualità all'approssimarsi del possibile passaggio dalla competenza concorrente alla nuova lettera z) dell'art.117, 2 Cost. 2. Le esigenze di semplificazione e razionalizzazione come plausibile giustificazione dell'esercizio "anticipato" della funzione legislativa esclusiva. 3. Considerazioni critiche sulla legittimità del procedimento dell'intesa "postuma" sul piano dichiarato incostituzionale per il mancato coinvolgimento minimo delle regioni. 1. Il ruolo del legislatore della portualità all'approssimarsi del possibile passaggio dalla competenza concorrente alla nuova lettera z) dell'art.117, 2 Cost. Il piano della portualità e della logistica, apparentemente travolto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 261/2015, sembra conseguire rinnovata validità a seguito della successiva intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-Regioni 1 . Inoltre, le statuizioni della Corte sono state parzialmente riprese nell'art.201, secondo comma, dlgs 50/2016 2 , che dispone appunto che il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) è adottato "acquisito il parere della Conferenza unificata" 3 , e nello schema di regolamento per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere * Articolo sottoposto a referaggio. 1 Presidenza del Consiglio, Rep. atti n. 59/CSR del 31/03/2016. 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (16G00062), in GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 -Suppl. Ordinario n.10. 3 La norma che rimane sibillina, forse volutamente, sulla natura di tale parere, acquisirà certamente diverso valore a seconda che la competenza sulla portualità continui ad essere annoverata tra quelle concorrenti tra Stato e regioni ovvero transiti tra quelle esclusive statali.
1 aprile 2018 SOMMARIO: 1. Premessa. -2. L'evoluzione delle ipotesi tassative in cui opera il div... more 1 aprile 2018 SOMMARIO: 1. Premessa. -2. L'evoluzione delle ipotesi tassative in cui opera il divieto. Dal principio dell'inconferibilità a quello della gratuità. -3. La limitazione delle opportunità di lavoro del soggetto in quiescenza. -4. Sugli incarichi conferibili a titolo oneroso ai lavoratori in quiescenza. -5. Conclusioni
Sommario: 1. L'originaria irrazionalità del disegno delle Province nell'Italia post-unitaria. 2. ... more Sommario: 1. L'originaria irrazionalità del disegno delle Province nell'Italia post-unitaria. 2. La costituzionalizzazione delle Province. 2.1.. Segue. La fase post-costituzionale. 3. La revisione della definizione delle circoscrizioni provinciali tra esigenze di unità e "partecipazione" delle comunità locali. 4. Le prospettive di riforma. La difficoltà di contemperare i diversi valori costituzionali: tutela delle autonomie territoriali e equilibrio di bilancio, nel rispetto del procedimento partecipativo. I ripetuti tentativi di abolire le Province.
Uploads
Papers by Francesco Monceri